Art. 3
Adempimenti dei consigli degli ordini
In vigore dal 19 ago 1995
1. I consigli degli ordini accertano e promuovono la disponibilità degli iscritti ad accogliere nei propri studi le persone che, in possesso di uno dei titoli di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, intendano svolgere il tirocinio professionale e forniscano le opportune indicazioni agli aspiranti che ne facciano richiesta.
2. I dottori commercialisti iscritti nell'albo, sono tenuti nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi e delle norme di comportamento deontologico della professione.
3. È compito dei consigli degli ordini vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti nei modi previsti dal presente regolamento e con mezzi ritenuti più opportuni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1995-03-10;327#art-3