Art. 8

Libretto del tirocinio

In vigore dal 19 ago 1995
1. Gli iscritti nel registro debbono tenere apposito libretto rilasciato, numerato e precedentemente vistato dal presidente del consiglio dell'ordine, o da un suo delegato, nel quale debbono annotare: a) gli atti più rilevanti alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto; b) le questioni professionali di maggiore interesse alla cui trattazione abbiano assistito e collaborato. Le annotazioni di cui sopra debbono essere eseguite senza indicazioni delle parti e comunque nel rispetto del principio di riservatezza. 2. Il libretto del tirocinio deve essere esibito, a cura del praticante, alla segreteria del consiglio dell'ordine, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, con l'annotazione del professionista presso il cui studio il tirocinio è stato effettuato attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute. 3. Il consiglio dell'ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1995-03-10;327#art-8

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