Art. 10
Cancellazione dal registro dei praticanti
In vigore dal 19 ago 1995
1. La cancellazione dal registro dei praticanti è pronunciata dal consiglio dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:
a) nel caso di rinunzia dell'iscritto;
b) nel caso previsto dal secondo comma dell';
c) quando è venuto a mancare uno dei requisiti di cui al n. 2) dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, salvi i casi di radiazione;
d) quando l'iscritto trasferisce la sua residenza in località posta fuori dalla circoscrizione del consiglio dell'ordine presso cui è iscritto o comunque si rende irreperibile.
2. Si applicano, per le cancellazioni dal registro speciale, le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 10 marzo 1995
Il Ministro di grazia e giustizia MANCUSO
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
TREU
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1995
Registro n. 2 giustizia, foglio n. 17
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1995-03-10;327#art-10