Art. 4

Registro dei praticanti

In vigore dal 19 ago 1995
1. Coloro che sono in possesso di uno dei titoli di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e svolgono il tirocinio previsto dall', sono iscritti a domanda e previa certificazione del dottore commercialista di cui frequentano lo studio, in un apposito registro tenuto dal consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione hanno la residenza. 2. Il registro contiene, oltre alle generalità complete degli iscritti ed alla data di inizio del tirocinio, l'indicazione dei trasferimenti, delle interruzioni, delle cancellazioni, nonché degli studi professionali presso cui il tirocinio viene esercitato, con gli eventuali cambiamenti intervenuti. 3. Il provvedimento di iscrizione nel registro è immediatamente comunicato, a cura del consiglio dell'ordine, anche al professionista presso il cui studio il tirocinio deve essere svolto. 4. Il periodo di tirocinio svolto presso lo studio di un professionista diverso da quello precedentemente indicato al consiglio dell'ordine senza la previa comunicazione scritta al consiglio medesimo, non è riconosciuto efficace ai fini del compimento del tirocinio stesso e del rilascio del relativo certificato a norma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1995-03-10;327#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo