Art. 5
Iscrizione nel registro dei praticanti
In vigore dal 19 ago 1995
1. La domanda per l'iscrizione nel registro è presentata al consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza e ad essa sono allegati:
a) il certificato di nascita;
b) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;
c) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle competenti procure della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura;
d) documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai numeri 2), 4) e 6) dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067;
e) un certificato del professionista che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per gli effetti del tirocinio, ne dia attestazione.
Il consiglio deve pronunciarsi sulle domande entro un mese dalla presentazione.
2. La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e contenere l'elenco dei documenti ad essa allegati.
3. Si applicano per le deliberazioni sulle domande di iscrizione nel registro le norme dei commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1995-03-10;327#art-5