Art. 6
Cancellazione dall'elenco
In vigore dal 22 nov 1994
1. Sono cancellati dall'elenco, con provvedimento motivato del direttore generale del tesoro, gli iscritti nei cui confronti, dietro segnalazione della Banca d'Italia o della Consob ovvero circostanziata denuncia di privati, vengono accertati fatti che compromettono gravemente l'idoneità o il corretto svolgimento delle funzioni demandate dalla legge ai periti.
2. L'avvio del procedimento di cancellazione dall'elenco è comunicato all'interessato, ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina del procedimento amministrativo, con l'invito a produrre eventuali controdeduzioni entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento entro novanta giorni dalla predetta comunicazione.
3. Sono, altresì, cancellati con la stessa procedura gli iscritti nei cui confronti, su segnalazione dell'ordine professionale competente, vengono accertati l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti dall', ovvero siano sottoposti a sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dai rispettivi albi professionali o dall'attività professionale.
Storico versioni
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