Art. 5

Aggiornamento dell'elenco

In vigore dal 22 nov 1994
1. Dopo la prima formazione dell'elenco le iscrizioni saranno effettuate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla presentazione delle domande, corredate di tutti i documenti richiesti, rispettando l'ordine cronologico di arrivo e di registrazione delle istanze pervenute. 2. Per le istanze pervenute oltre la scadenza stabilita dall', comma 1, e anteriormente alla prima formazione dell'elenco, il termine per l'iscrizione decorrerà dalla data della definizione del primo elenco. 3. L'elenco aggiornato alla data del 31 dicembre di ciascun anno sarà pubblicato entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo, con l'indicazione della data di iscrizione di ciascun perito.
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