Art. 1

Istituzione dell'elenco dei periti

In vigore dal 22 nov 1994
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 86, concernente l'istituzione e la disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi; Visto l', commi 1 e 5, della medesima legge, che istituisce presso il Ministero del tesoro l'elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso e attribuisce al Ministro del tesoro la determinazione delle modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco e le modalità di iscrizione e di cancellazione dallo stesso; Ritenuto di dover procedere alla determinazione delle suddette modalità per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco e in particolare di dover accertare i requisiti di professionalità e onorabilità per l'iscrizione, previsti dallo stesso commi 2 e 3; Visto l'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; A D O T T A il seguente regolamento: . Istituzione dell'elenco dei periti 1. È istituito presso il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, - Servizio IV, l'elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso ai fini della nomina del collegio dei periti previsto dall' della legge 25 gennaio 1994, n. 86, per lo svolgimento dei compiti di cui all' della medesima legge. 2. Il direttore generale del tesoro adotta i provvedimenti di iscrizione, sospensione, cancellazione, reintegrazione di cui agli articoli che seguono. L'esercizio di tali competenze può essere delegato al capo del servizio IV della Direzione generale del tesoro. 3. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale di cui al comma 2 è il servizio IV, divisione VI della Direzione generale del tesoro. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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