Art. 2
Requisiti per l'iscrizione
In vigore dal 22 nov 1994
1. Possono essere iscritti all'elenco, di cui all' della legge 25 gennaio 1994, n. 86, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti di professionalità e onorabilità:
a) iscrizione per un periodo di almeno cinque anni continuativi ad uno degli albi professionali degli ingegneri, architetti, dottori agronomi, geometri e periti agrari e relativo esercizio effettivo delle corrispondenti libere professioni in forma autonoma da almeno un quinquennio in via continuativa;
b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro delle Comunità europee;
c) insussistenza delle cause ostative all'iscrizione previste dall', comma 3, della medesima legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto:1994-09-09;616#art-2