Art. 4
Prima formazione dell'elenco
In vigore dal 22 nov 1994
1. In sede di prima formazione dell'elenco, ripartito per categorie professionali, saranno iscritti coloro che presenteranno regolare domanda entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. È consentito, entro detto termine, l'invio a mezzo raccomandata a.r.
2. Entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto al comma 1, si procederà alla formazione dell'elenco e l'iscrizione decorrerà, per tutti i richiedenti, da tale data.
3. L'elenco, contenente i dati individuativi degli iscritti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; coloro che non risulteranno inseriti riceveranno la comunicazione scritta del motivo della esclusione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto:1994-09-09;616#art-4