Art. 8

Reintegrazione nell'elenco

In vigore dal 22 nov 1994
1. Coloro che sono stati cancellati dall'elenco ai sensi dell' possono produrre istanza di reintegrazione nell'elenco stesso decorsi cinque anni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, ricorrendo tutti i requisiti previsti dall'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 settembre 1994 Il Ministro: DINI Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1994 Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 366
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