Art. 7

Sospensione dall'elenco

In vigore dal 22 nov 1994
1. In caso di ricorrenza di gravi presupposti, con provvedimento motivato del direttore generale del tesoro, può essere disposta la sospensione cautelare dall'elenco dell'inquisito in attesa dell'accertamento finale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.tesoro:decreto:1994-09-09;616#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo