Art. 4

Modalità di dichiarazione del contributo

In vigore dal 22 lug 1993
1. Il contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale deve essere indicato dal soggetto tenuto al pagamento nella dichiarazione annuale dei redditi ai fini IRPEF relativa all'anno cui il contributo si riferisce. A tal fine il modello di dichiarazione dei redditi, da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 600, contiene un apposito modulo indicante gli elementi necessari alla determinazione del contributo e del versamento. 2. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi che, in forza dell' del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627, non sono tenuti al pagamento del contributo in quanto a carico di altro soggetto ai sensi del testo unico sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, devono indicare nella dichiarazione dei redditi il nominativo, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto di cui sono a carico. 3. Per i soggetti, tenuti a corrispondere il contributo, che adempiano agli obblighi della dichiarazione dei redditi attraverso i sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, o attraverso i centri di assistenza fiscale ai sensi dell'art. 78, comma 21, della medesima legge, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395.
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