Art. 8
Disposizioni transitorie
In vigore dal 22 lug 1993
1. In applicazione dei commi 1 e 3 dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per i soggetti indicati alle lettere da a) a e) dell', i versamenti del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale da effettuare nell'anno 1992 secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore di detta legge, costituiscono versamenti a titolo di acconto del contributo dovuto per lo stesso anno 1992. Il saldo del versamento deve essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1992, salvo il diritto al rimborso in caso di eccedenza.
2. Per i soggetti indicati alla lettera f) dell' e per i cittadini stranieri di cui alla lettera g) dello stesso articolo ad essi assimilati, i versamenti del contributo da effettuare nel 1992 secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, costituiscono versamenti a titolo definitivo in quanto relativi all'anno 1991. Il versamento del contributo per l'anno 1992 va effettuato in unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1992.
3. Le disposizioni relative ai versamenti di acconto di cui all', commi da 2 a 5, si applicano a tutti i soggetti indicati all' a decorrere dall'anno 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 11 giugno 1993
Il Ministro delle finanze
GALLO
Il Ministro del tesoro
BARUCCI
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI
Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1993
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 285
Storico versioni
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