Art. 3

Base imponibile e periodo di commisurazione del contributo

In vigore dal 22 lug 1993
1. Per i soggetti indicati alle lettere da a) ad f) dell', il contributo è applicato, nelle misure e nei limiti di reddito indicati all'art. 31, commi 8, 9, 11, 13 e 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, sul reddito complessivo ai fini dell'IRPEF determinato ai sensi dell' del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per i redditi di lavoro dipendente e di pensione, posseduti unitamente ad altri redditi, restano ferme le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento relativamente alla esclusione dei redditi stessi dalla formazione della base imponibile, nonché alla loro rilevanza ai fini dell'applicazione delle aliquote del contributo; l'importo di tali redditi è computato al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente o pensionato. 2. Per i soggetti indicati alla lettera f) dell', che siano tenuti al pagamento del contributo per un periodo inferiore all'anno, il contributo è determinato ai sensi dell'art. 31, comma 11, della legge n. 41 del 1986, al netto delle somme già pagate a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. 3. Per i soggetti indicati alla lettera g) dell' si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 1 novembre 1986 e del decreto dello stesso Ministro 27 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1990, salvo l'obbligo di corrispondere il contributo con i criteri e le modalità stabilite con il presente regolamento qualora i predetti soggetti siano tenuti a presentare in Italia la dichiarazione dei redditi. 4. A decorrere dall'anno 1992 il contributo di cui all', comma 1, è commisurato al reddito complessivo ai fini dell'IRPEF relativo all'anno cui il contributo medesimo si riferisce.
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