Art. 1
Disposizioni di carattere generale relative al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
In vigore dal 22 lug 1993
IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visti i commi 8, 9 e 11 dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che disciplinano il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuto da alcune categorie di soggetti e ne determinano l'imponibile e la misura;
Visto l'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che per la dichiarazione,
l'accertamento e la riscossione del contributo di cui sopra nonché per le relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi;
Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 14, che prevede l'emanazione di un regolamento interministeriale per stabilire criteri e modalità di attuazione delle disposizioni contenute nello stesso art. 14;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici";
Considerata la necessità di stabilire criteri e modalità per l'attuazione delle prescrizioni contenute nel sopracitato art. 14 della legge n. 413 del 1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 marzo 1993;
Ritenuto che non è stato possibile condividere il predetto parere nella parte in cui si chiede l'introduzione di una speciale disposizione in materia di acconto per l'anno 1993 in caso di pubblicazione tardiva del presente decreto, in quanto debbono essere integralmente applicate al contributo sanitario le condizioni previste dalla legge per il versamento in acconto e a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; peraltro, le modalità di determinazione del contributo sono state già portate a conoscenza dei contribuenti a mezzo della guida pratica distribuita unitamente al modello di dichiarazione dei redditi per l'anno 1993;
Constatato che in data 10 giugno 1993 è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito, ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, il Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 giugno 1993;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Disposizioni di carattere generale relative al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
1. Il contributo dovuto annualmente per le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e succes- sive modificazioni e integrazioni, nell', comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nel titolo terzo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Le disposizioni di legge richiamate al precedente comma stabiliscono i soggetti tenuti a corrispondere il contributo, la base imponibile per la relativa commisurazione, la misura e la devoluzione del contributo stesso. I criteri, le modalità e i termini per la dichiarazione, l'accertamento, la riscossione e l'applicazione delle sanzioni sono stabiliti dal presente regolamento, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
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