Art. 2

Soggetti tenuti al pagamento del contributo

In vigore dal 22 lug 1993
1. Sono tenuti al pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con le modalità stabilite con il presente regolamento, fatto salvo il disposto del comma 1 dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e del comma 13 dell' della legge 29 dicembre 1990, n. 407, i seguenti soggetti: a) artigiani e loro rispettivi familiari coadiutori; b) esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori; c) liberi professionisti iscritti nei relativi albi; d) lavoratori dipendenti e pensionati, in possesso di altri redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e di pensione; e) coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché i componenti attivi dei rispettivi nuclei familiari; f) soggetti, diversi da quelli indicati alle precedenti lettere da a) ad e), non tenuti all'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza, per i quali la partecipazione contributiva all'assistenza sanitaria è regolata dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni (cittadini non mutuati); g) cittadini stranieri residenti in Italia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1993-06-11;217#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo