Art. 5

Liquidazione ed accertamento del contributo

In vigore dal 22 lug 1993
1. In sede di controllo delle dichiarazioni presentate ai fini dell'IRPEF, l'Amministrazione finanziaria provvede secondo le disposizioni dell'art. 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: a) alla liquidazione del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale risultante dalla dichiarazione dei redditi; b) al recupero del contributo dovuto e non versato, previa determinazione, ove occorra, dell'imponibile, sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi; c) al rimborso del contributo versato in eccedenza sulla scorta dei dati e degli elementi dichiarati. 2. Le rettifiche e gli accertamenti eseguiti ai sensi degli articoli 38, 39, 41 e 41- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, spiegano efficacia anche con riguardo al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. A tal fine l'avviso di accertamento di cui all'art. 42 del predetto decreto è integrato con l'indicazione della base imponibile, dell'importo relativo al contributo medesimo e delle aliquote applicate. 3. L'Amministrazione finanziaria, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può effettuare accertamenti per il recupero del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale indipendentemente dall'esercizio dei poteri di accertamento di cui al comma 2. In tali casi devono essere notificati appositi avvisi, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. 4. Gli accertamenti relativi al contributo dovuto con riferimento ai soggetti indicati al comma 2 dell' sono effettuati a carico del titolare dell'impresa. 5. Al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di pagamento del contributo, l'Amministrazione finanzaria può avvalersi dei dati in possesso di enti ed organismi che gestiscono forme di previdenza relativamente ai soggetti indicati all' del presente regolamento. Per lo scambio di informazioni tra l'Amministrazione finanziaria ed i predetti enti ed organismi si applicano, in quanto compatibili, i commi da 11 a 12-quinquies dell' del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà prevista dall'art. 32, primo comma, n. 5, e dall'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
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