Art. 7
Sanzioni e interessi relativi al contributo
In vigore dal 22 lug 1993
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del contributo a titolo di saldo e di acconto, si applicano le sopratasse di cui all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella stessa misura stabilita per le infrazioni relative ai versamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le sopratasse si applicano anche sul maggior ammontare del contributo liquidato ai sensi dell', comma 1.
2. Nel caso di omissione o di incompletezza della dichiarazione dei redditi, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare del contributo o del maggior contributo dovuto. Nel caso di infedeltà della dichiarazione dei redditi si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare del maggior contributo dovuto.
3. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni si estendono al contributo, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo quinto del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Nei casi previsti al comma 1, nonché in caso di accertamento di cui ai commi 2 e 3 dell', si applicano le disposizioni degli articoli 9, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
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