Art. 7
Prove facoltative
In vigore dal 15 ago 1993
1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere una prova facoltativa orale relativa alla didattica dell'italiano come lingua seconda e prove facoltative orali in una o più delle seguenti lingue: arabo, cinese, francese, giapponese, hindi, inglese, persiano, portoghese, spagnolo, tedesco, lingue slave, ad eccezione delle due lingue prescelte per le prove obbligatorie scritta ed orale.
2. Per ciascuna di tali prove il candidato può conseguire fino a 1,5 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.
3. Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, semprechè il candidato sia risultato idoneo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1993-04-13;263#art-7