Art. 2
Domanda di ammissione al concorso
In vigore dal 15 ago 1993
1. Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso deve essere indicato nel bando un termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale.
2. Nella domanda gli aspiranti al concorso devono dichiarare:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, comprese quelle inflitte all'estero, nonché i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
e) il titolo di studio;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli indicati nel successivo dei quali siano in possesso;
i) la lingua straniera, prescelta tra quelle indicate nel successivo , comma 4, in cui intendono sostenere la prova obbligatoria scritta;
l) la lingua straniera, prescelta tra quelle indicate nel successivo , comma 5, lettera b), in cui intendono sostenere la prova obbligatoria orale;
m) la lingua, o le lingue straniere, prescelte tra quelle indi- cate nel successivo , comma 1, in cui intendono sostenere prove facoltative orali;
n) se intendono sostenere la prova facoltativa orale di didattica dell'italiano come lingua seconda, di cui al successivo , coma 1;
o) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronti a trasferirsi in qualsiasi sede all'estero ove l'Amministrazione li destini a prestare servizio.
3. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.
4. Alla domanda l'aspirante deve allegare la documentazione relativa ai titoli di cui alla precedente lettera h), nonché un certificato medico da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima, che non ha imperfezioni fisiche che siano d'impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della qualifica funzionale. La mancanza di tale specificazione comporterà l'esclusione dal concorso. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico dell'unitià sanitaria locale del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1993-04-13;263#art-2