Art. 9

Graduatoria

In vigore dal 15 ago 1993
1. La graduatoria viene formulata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'. 2. Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove d'esame.
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