Art. 8

Modalità e calendario delle prove

In vigore dal 15 ago 1993
1. I programmi d'esame sono stabiliti nel decreto che indice il concorso. 2. Le prove di esame hanno luogo a Roma. 3. Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data d'inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. 4. La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia delle altre prove scritte e ne dà comunicazione ai candidati. 5. I candidati dispongono di otto ore per le prove scritte ad eccezione della prova di lingua straniera obbligatoria, per la quale dispongono di quattro ore. 6. La comunicazione per i candidati che abbiano superato le prove scritte ha luogo almeno venti giorni prima della prova orale. Detta comunicazione, che sarà individuale, indicherà le votazioni riportate nelle singole prove scritte.
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