Art. 4

Titoli

In vigore dal 15 ago 1993
1. La commissione può assegnare complessivamente fino a cinque centesimi per i seguenti titoli: a) dottorati di ricerca o diplomi rilasciati da scuole straniere di specializzazione post-laurea; b) comprovate esperienze acquisite nel campo della promozione culturale; c) pubblicazioni scientifiche. 2. Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione prima dell'inizio delle prove di esame, sulla base della documentazione presentata dal candidato.
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