Art. 6

Punteggio

In vigore dal 15 ago 1993
1. I punteggi per le prove scritte e per la prova orale sono espressi in centesimi. 2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno sessanta centesimi. 3. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale; a tale somma sono aggiunti i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'.
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Punteggio (Art. 6 Regolamento recante modalita' concernenti lo svolgimento del concorso per titoli ed esami per l'accesso all'ottava qualifica funzionale dell'area della promozione culturale.) — Testo vigente | Portale Normativo