Art. 6
Punteggio
In vigore dal 15 ago 1993
1. I punteggi per le prove scritte e per la prova orale sono espressi in centesimi.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno sessanta centesimi.
3. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale; a tale somma sono aggiunti i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1993-04-13;263#art-6