Art. 3

Commissione esaminatrice

In vigore dal 15 ago 1993
1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta da un ministro plenipotenziario di prima classe, che la presiede, da un magistrato ordinario o amministrativo di qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparato, da un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, nonché da due docenti di università o di altre istituzioni equiparate. 2. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie. 3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione.
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