Art. 7
In vigore dal 23 mar 1993
Il comma 1 dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 339 è sostituito dal seguente:
" 1. È vietata la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli sprovvisti dei documenti comprovanti l'avvenuta notifica di spedizione, di cui all'allegato 1 facente parte integrante del presente regolamento, della merce all'Istituto per il commercio con l'estero - ICE o dell'apposita etichetta, di cui all'allegato III del regolamento CEE n. 2251/92, comprovante l'esenzione dell'operatore in possesso dell'apposito registro delle operazioni effettuate, di cui all'allegato 2 facente parte integrante del presente regolamento".
Il comma 3 dell'art. 12 è abrogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1993-02-09;72#art-7