Art. 2
In vigore dal 23 mar 1993
L' del decreto ministeriale n. 339 è sostituito dal seguente:
" (Soggetti ai quali è consentito l'esercizio dell'attività di commercializzazione). - 1. Possono svolgere attività di commercializzazione tutti i soggetti che rispondono alle caratteristiche di operatore o importatore definiti rispettivamente nei punti h) e i) dell' del già citato regolamento CEE n. 2251/92, purchè abilitati a tale attività dalle leggi vigenti.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1 possono anche essere autorizzati all'esercizio delle attività di condizionamento (classificazione, imballaggio con le indicazioni esterne e presentazione) se risultano proprietari degli impianti necessari alla preparazione, per la commercializzazione, degli ortofrutticoli freschi, ovvero averne la disponibilità, in particolare sulla base di un contratto di locazione anche finanziaria, od a seguito di conferimento in proprietà o in godimento da parte di soci o di associati".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1993-02-09;72#art-2