Art. 3
In vigore dal 23 mar 1993
Il comma 4 dell' del decreto ministeriale n. 339 è sostituito dal seguente:
" 4. È istituita una commissione di valutazione con il compito di esaminare le domande relative al rilascio delle autorizzazioni nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Ove la domanda fosse ritenuta irregolare od incompleta ne è data comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, indicando la causa dell'irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o incompleta. Con separato provvedimento il Ministro dell'agricoltura e delle foreste designa la sede della commissione nonché adotta gli eventuali moduli tipo per la redazione delle domande.
5. La predetta commissione è composta da:
a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con funzioni di presidente;
b) un rappresentante dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA;
c) un rappresentante dell'Istituto per il commercio con l'estero - ICE;
d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
e) un rappresentante delle associazioni più rappresentative delle categorie della produzione;
f) un rappresentante delle associazioni più rappresentative delle categorie del commercio.
6. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e gli altri componenti sono sostituiti da membri supplenti, contestualmente designati dai rispettivi Ministeri, enti e associazioni di categoria.
7. I membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1993-02-09;72#art-3