Art. 8
In vigore dal 23 mar 1993
Dopo l'art. 12 del decreto ministeriale n. 339, è introdotto il seguente art. 12-bis:
"Art. 12-bis (Registri operatori ed importatori). -
1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste vengono istituiti appositi registri, tenuti in forma di anagrafe informatizzata, nei quali sono elencati gli operatori autorizzati a svolgere operazioni di condizionamento e gli importatori nonché gli operatori esentati di cui al comma 2 all'art. 11 del presente regolamento. La gestione, in via telematica, dei suddetti registri sarà a cura dell'AIMA e dell'ICE in base alle rispettive competenze.
2. Gli operatori esentati comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e agli organismi di controllo, una relazione riassuntiva dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente".
Storico versioni
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