Art. 9
In vigore dal 23 mar 1993
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 febbraio 1993
Il Ministro: FONTANA
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1993
Registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 166
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1993-02-09;72#art-9