Art. 6

In vigore dal 23 mar 1993
L'art. 11 del decreto ministeriale n. 339 è sostituito dal seguente: "Art. 11 (Controlli sulla commercializzazione dei prodotti). - 1. Gli ortofrutticoli prodotti sul territorio nazionale e destinati al consumo allo stato fresco sono soggetti a controlli di qualità secondo le disposizioni dell' del regolamento CEE n. 2251/92 e dell' del presente regolamento. 2. Tuttavia gli operatori possono essere esentati dal controllo se dimostrino di possedere i requisiti di cui all' del regolamento CEE n. 2251/92. A tal fine gli organismi ufficiali di controllo costituiscono un gruppo misto di valutazione. 3. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di qualità, di cui all' del presente decreto, e, allo scopo di fissare modalità amministrative-finanziarie, l'AIMA stipula una apposita convenzione con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE). 4. A tal fine è istituita una commissione, i cui membri saranno nominati dalle singole amministrazioni di appartenenza, composta da: a) direttori generali del MAF - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, AIMA e ICE; b) dirigenti, uno per amministrazione, del MAF - D.G. tutela, AIMA e ICE; c) da un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative (Coldiretti, Confagricoltura e CIA). 5. La predetta commissione, sarà in carica per quattro anni, avrà anche il compito di esaminare le problematiche e la verifica costante della costituzione e dell'attività di programmazione dei controlli".
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