Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 23 mar 1993
Il comma 1 dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 339 è sostituito dal seguente: " 1. È vietata la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli sprovvisti dei documenti comprovanti l'avvenuta notifica di spedizione, di cui all'allegato 1 facente parte integrante del presente regolamento, della merce all'Istituto per il commercio con l'estero - ICE o dell'apposita etichetta, di cui all'allegato III del regolamento CEE n. 2251/92, comprovante l'esenzione dell'operatore in possesso dell'apposito registro delle operazioni effettuate, di cui all'allegato 2 facente parte integrante del presente regolamento". Il comma 3 dell'art. 12 è abrogato.
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