Capo I

Art. 6

Deliberazioni soggette ad approvazione esplicita

In vigore dal 19 nov 1992
1. Sono soggette ad approvazione esplicita, prevista dal regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le deliberazioni di giunta riguardanti le seguenti materie: 1) costituzione di aziende, gestioni e servizi speciali; 2) regolamenti; 3) bilanci di previsione e relative variazioni; 4) conti consuntivi; 5) stipulazione di mutui; 6) assunzione di impegni poliennali ad esclusione di quelli connessi ai contratti di locazione, ai contratti relativi a forniture o servizi a prezzi amministrati o sorvegliati e a quelli comportanti un onere annuale inferiore ai 25 milioni; 7) partecipazione in società di capitale e adesione ad enti, consorzi o associazioni anche non riconosciute e successive modificazioni. 2. Ai sensi e per gli effetti dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento amministrativo deve concludersi, salvo atti interruttivi, di cui al successivo comma 3, entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'atto; tale termine è fissato in centottanta giorni per i conti consuntivi, mentre è ridotto a trenta giorni per gli aumenti di capitale qualora le camere di commercio richiedano motivata procedura d'urgenza. 3. Il termine si intende sospeso per il periodo intercorrente tra la richiesta di elementi istruttori e la ricezione degli stessi da parte del Ministero. Le camere di commercio sono tenute a trasmettere gli elementi istruttori entro novanta giorni dalla richiesta.
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