Capo I

Art. 5

Modalità di esecuzione del controllo successivo

In vigore dal 19 nov 1992
1. Ove in sede di controllo successivo l'organo vigilante abbia rilevato l'illegittimità di atti non soggetti al controllo preventivo ministeriale, la camera di commercio, entro sessanta giorni dalle relative osservazioni dovrà inviare alla competente Direzione generale le eventuali controdeduzioni e dovrà, comunque, adeguarsi alle definitive determinazioni ministeriali entro novanta giorni dalla loro ricezione, trascorsi inutilmente i quali il Ministro, ai sensi del comma 1 dell'art. 63 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, potrà disporre il compimento degli atti necessari anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
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