Capo I
Art. 3
Modalità per l'utilizzo del telefax
In vigore dal 19 nov 1992
1. Per la trasmissione via telefax dei provvedimenti di cui all' si provvede:
a) all'individuazione con ordine di servizio di uno o più responsabili sia della trasmissione che della ricezione;
b) alla istituzione di un apposito registro su cui annotare in ordine cronologico i provvedimenti trasmessi e ricevuti;
c) all'annotazione sul registro di cui alla lettera a) del numero di protocollo e della data del documento trasmesso o ricevuto, nonché all'annotazione del responsabile della trasmissione o della ricezione oltre al numero di registrazione e la relativa data;
ove alla trasmissione provveda direttamente l'ufficio protocollo le annotazioni di cui alla lettera c) concernenti il responsabile della trasmissione e della ricezione, il numero di registrazione e la relativa data possono essere fatte direttamente nel registro di protocollo, in luogo della istituzione del registro di cui alla lettera b).
2. L'originale del documento trasmesso deve essere conservato agli atti unitamente al foglio di trasmissione dal quale deve risultare:
a) il nominativo e la firma del responsabile della trasmissione;
b) il numero delle pagine del documento trasmesso;
c) il buon esito della trasmissione.
3. La eventuale elaborazione, trasmissione o riproduzione di atti amministrativi, dati, documenti e informazioni tra le camere di commercio ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito dell'attività di controllo di cui agli articoli 60 e 61 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, mediante sistemi informatici deve avvenire secondo le modalità di uso previste dall'art. 6-quaterdella legge 15 marzo 1991, n. 80.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1992-08-04;425#art-3