Capo I

Art. 8

Deliberazioni non soggette al approvazione ministeriale

In vigore dal 19 nov 1992
1. Non sono soggette ad approvazione le deliberazioni di giunta attuative di programmi di spese dettagliatamente previsti nel bilancio preventivo e già approvati in uno con il documento finanziario. 2. Non sono inoltre seggette all'approvazione le deliberazioni di giunta per l'attuazione di iniziative di promozione dell'economia lo- cale che comportino una spesa non superiore a: a) lire 8 milioni più IVA per le camere di commercio con un numero di ditte iscritte e annotate nel registro delle ditte fino a 20.000 unità; b) lire 24 milioni più IVA per le camere di commercio con un numero di ditte iscritte e annotate nel registro delle ditte da 20.000 a 50.000 unità; c) lire 40 milioni più IVA per le camere di commercio con un numero di ditte iscritte e annotate nel registro delle ditte superiore a 50.000 unità. La disposizione di cui al presente comma non è comunque applicabile nei casi di ripetizione, frazionamento o adeguamento della spesa per la stessa iniziativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1992-08-04;425#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Deliberazioni non soggette al approvazione ministeriale (Art. 8 Regolamento per il controllo degli atti deliberativi delle giunte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in attuazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e della legge 7 agosto 1990, n. 241.) — Testo vigente | Portale Normativo