Capo I

Art. 4

Deliberazioni non soggette ad approvazione ministeriale

In vigore dal 19 nov 1992
1. Le deliberazioni aventi per oggetto materie non esplicitamente richiamate nel presente decreto non sono soggette all'approvazione ministeriale e non debbono essere inviate al Ministero stesso se non per esplicita e motivata previsione della giunta camerale. In tal caso le deliberazioni debbono ritenersi assoggettate all'approvazioneesplicita. 2. Le deliberazioni non soggette ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutive; esse non debbono essere inviate all'organo vigilante, salvo quanto previsto all', tranne i casi di espressa richiesta da parte di quest'ultimo in relazione ai propri compiti istituzionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1992-08-04;425#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo