Capo I
Art. 4
Deliberazioni non soggette ad approvazione ministeriale
In vigore dal 19 nov 1992
1. Le deliberazioni aventi per oggetto materie non esplicitamente richiamate nel presente decreto non sono soggette all'approvazione ministeriale e non debbono essere inviate al Ministero stesso se non per esplicita e motivata previsione della giunta camerale. In tal caso le deliberazioni debbono ritenersi assoggettate all'approvazioneesplicita.
2. Le deliberazioni non soggette ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutive; esse non debbono essere inviate all'organo vigilante, salvo quanto previsto all', tranne i casi di espressa richiesta da parte di quest'ultimo in relazione ai propri compiti istituzionali.
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