Capo I
Art. 1
Modalità di controllo delle deliberazioni camerali
In vigore dal 19 nov 1992
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visti gli articoli 60 e 61 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
Vista la legge 29 febbraio 1968, n. 125;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, con il quale è stato da ultimo disciplinato il sistema dei controlli sugli atti deliberativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Considerata l'opportunità di riordinare e snellire ulteriormente la procedura relativa al controllo degli atti deliberativi adottati dalle giunte camerali e di stabilire i termini per la conclusione dei relativi procedimenti;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 giugno 1992, n. 475;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 1992;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Modalità di controllo delle deliberazioni camerali
1. Ai fini dei controlli ministeriali previsti dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le deliberazioni delle giunte camerali sono classificate, a seconda della loro rilevanza, come:
a) soggette ad approvazione esplicita;
b) soggette ad approvazione per decorrenza dei termini;
c) non soggette ad approvazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1992-08-04;425#art-1