Capo I

Art. 1

Modalità di controllo delle deliberazioni camerali

In vigore dal 19 nov 1992
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti gli articoli 60 e 61 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; Vista la legge 29 febbraio 1968, n. 125; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, con il quale è stato da ultimo disciplinato il sistema dei controlli sugli atti deliberativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Considerata l'opportunità di riordinare e snellire ulteriormente la procedura relativa al controllo degli atti deliberativi adottati dalle giunte camerali e di stabilire i termini per la conclusione dei relativi procedimenti; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 giugno 1992, n. 475; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 1992; A D O T T A il seguente regolamento: . Modalità di controllo delle deliberazioni camerali 1. Ai fini dei controlli ministeriali previsti dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le deliberazioni delle giunte camerali sono classificate, a seconda della loro rilevanza, come: a) soggette ad approvazione esplicita; b) soggette ad approvazione per decorrenza dei termini; c) non soggette ad approvazione.
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