Capo II
Art. 10
Automazione dell'archivio del servizio centrale delle camere di commercio e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
In vigore dal 19 nov 1992
1. A seguito dell'automazione dell'archivio del servizio centrale delle camere di commercio e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del suo inserimento nella rete informatica delle camere di commercio è facoltà di ciascuna camera, interrogare, limitatamente alla posizione degli atti e documenti che la riguardano, l'archivio stesso.
2. A partire dalla data di avvio delle procedure di cui al comma 1, all'atto della protocollazione delle delibere e degli atti soggetti alle disposizioni del presente decreto di competenza della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali saranno forniti, a cura di detta direzione generale, alle camere di commercio interessate i dati relativi alla protocollazione stessa, nonché quelli previsti dal comma 3 dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Tale procedura sostituisce l'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno di cui all'.
Storico versioni
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