Art. 6
Organi di controllo
In vigore dal 31 mag 1992
1. I controlli amministrativi ai quali, ai sensi degli , par. 1, e art. 17 e degli allegati VIII e IX del regolamento della Commissione, è subordinato il pagamento dell'aiuto, sono effettuati in ogni caso dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., utilizzando il proprio sistema informatico oppure avvalendosi, sulla base di apposita convenzione, di apparecchiature di ditte specializzate limitatamente alla raccolta di dati ed elementi di fatto sui quali dovrà poi essere esercitato il controllo da parte dell'A.I.M.A.
2. L'A.I.M.A. provvederà in ogni caso ad effettuare direttamente, oppure avvalendosi, sulla base di apposita convenzione, di apparecchiature di ditte specializzate limitatamente alla raccolta di dati ed elementi di fatto sui quali dovrà poi essere esercitato il controllo da parte dell'A.I.M.A., secondo i criteri e le modalità previste dall', par. 2, dagli , par. 2, e dall'art. 16 del regolamento della Commissione, le operazioni rela- tive ai controlli fisici delle superfici seminate dichiarate in domanda di aiuto, nonché del raccolto e della destinazione dei semi oleosi risultanti dalla dichiarazione di raccolta.
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 dovranno specificare esattamente i compiti e le responsabilità delle ditte, definendone le modalità ed i tempi di esecuzione dei controlli, in conformità a quanto previsto dalla citata normativa comunitaria e dal successivo comma.
4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base di specifiche esigenze e dell'esperienza acquisita al riguardo, provvede annualmente, con proprio decreto a fissare le modalità ed i criteri, nonché la percentuale dei controlli di cui ai precedenti commi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-05-25;302#art-6