Art. 9

Comunicazioni alla Commissione CEE

In vigore dal 31 mag 1992
1. Al fine di consentire la trasmissione alla Commissione CEE delle informazioni richieste all' ed all'allegato VII del regolamento della Commissione, l'A.I.M.A. comunicherà in tempo utile al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione VIII, tutti i dati ivi specificati secondo le modalità ed i termini previsti. L'A.I.M.A. trasmetterà al suddetto Ministero, inoltre, tutte le informazioni ed ogni elemento utile ai fini delle comunicazioni previste agli articoli 18, 11, par. 6, e dell'art. 12, par. 2, del regolamento della Commissione.
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