Art. 4
Modalità per la richiesta di aiuto
In vigore dal 31 mag 1992
1. La domanda di aiuto e dichiarazione di semina, la dichiarazione di conferma di semina per la soia in coltura intercalare, e la dichiarazione di raccolta e domanda di aiuto definitivo di cui all' del regolamento del Consiglio ed agli del regolamento della Commissione, redatte su modelli stampati e distribuiti a cura dell'A.I.M.A. e conformi a quelli contenuti nell'allegato al presente regolamento, debitamente sottoscritti ed autenticati secondo quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, dovranno essere inoltrate, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., via Palestro, 81, 00185 Roma, o presentate direttamente dal produttore all'Azienda predetta, che ne rilascia ricevuta, ovvero presentate tramite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Le date entro le quali, in conformità all' del regolamento del Consiglio ed agli ed all'allegato I del regolamento della Commissione, le domande di aiuto e dichiarazioni di semina, le dichiarazioni di raccolta e domande di aiuto definitivo, e le dichiarazioni di conferma di semina per la soia in coltura intercalare, dovranno pervenire all'A.I.M.A., sono fissate come segue:
Presentazione Presentazione Presentazione
domanda di conferma di dichiarazione
Tipo seme oleoso aiuto semina di raccolta
--- --- --- ---
Soia:
coltura principale 30-5-1992 -- 30-11-1992
coltura intercalare 30-5-1992 15-7-1992 30-11-1992
Colza e ravizzone:
semina autunnale 30-5-1992 -- 31-10-1992
semina primaverile 30-5-1992 -- 31-10-1992
Girasole:
semina autunnale 30-5-1992 -- 30-11-1992
semina primaverile 30-5-1992 -- 30-11-1992
3. L'inosservanza delle scadenze sopra indicate comporta l'applicazione delle penalità previste all'art. 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento della Commissione, il cui testo viene allegato al presente regolamento.
4. Alla domanda che, in conformità all', par. 2, del regolamento della Commissione, dovrà contenere tutte le informazioni minime di cui all'allegato II del medesimo regolamento e comprovare il rispetto delle condizioni previste al par. 1 dello stesso articolo, ciascun produttore, salvo quanto previsto ai successivi commi 4, 5 e 6, dovrà allegare:
a) fotocopia del tesserino del codice fiscale;
b) certificazione richiesta dalla legge del 19 marzo 1990, n. 55, anche avvalendosi della facoltà di autocertificazione prevista dall'art. 20, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 1991, n. 203, avente validità iniziale non anteriore al 15 maggio 1992;
c) certificazione catastale relativa alla partita ed alle particelle coltivate a semi oleosi indicate in domanda;
d) mappa in cui sia indicata l'ubicazione degli appezzamenti coltivati a semi oleosi nella particella, solo nel caso in cui non tutta la particella sia coltivata a semi oleosi.
5. I produttori di soia in sola coltura intercalare che, ai sensi dell' del regolamento della Commissione non beneficiano del pagamento in forma anticipata, dovranno far pervenire all'A.I.M.A. la certificazione di cui alla lettera b) del precedente comma 3, avente validità iniziale non anteriore al 31 gennaio 1993, entro il 15 febbraio 1993.
6. I produttori di semi di colza e ravizzone per i quali il diritto a beneficiare dell'aiuto è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all' e allegati IV, V e VI del regolamento della Commissione, dovranno allegare altresì alla domanda apposita certificazione relativa alla semente impiegata, mediante copia delle etichette ufficiali e delle relative fatture di acquisto. Qualora siano utilizzate, ai sensi dell', par. 1, lettera c), del regolamento della Commissione, sementi per uso industriale, conformi ai requisiti di cui all'allegato VI del medesimo regolamento, detti produttori dovranno inoltre allegare copia del contratto di coltivazione concluso con un primo acquirente riconosciuto.
7. In conformità all', par. 2, del regolamento della Commissione, il produttore può rettificare la propria domanda di aiuto, eventualmente presentata prima del 30 maggio 1992, con una nuova domanda da inoltrare all'A.I.M.A. entro e non oltre la data limite sopra citata. L'A.I.M.A. terrà conto della domanda così rettificata, escluso il caso in cui abbia già avuto luogo un controllo in loco a carico del produttore richiedente. Non è ammessa, ai sensi del sopracitato articolo del regolamento della Commissione, la presentazione di domande di rettifica della dichiarazione di conferma di semina di soia in coltura intercalare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-05-25;302#art-4