Art. 1

Beneficiari dell'aiuto

In vigore dal 31 mag 1992
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio del 12 dicembre 1991, che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole; Visto il regolamento CEE n. 615/92 della Commissione del 10 marzo 1992 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole; Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, recante norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale ed il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 1991, n. 203; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., ed in particolare la lettera e) dell'; Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme; Considerata la necessità di affidare all'A.I.M.A. il compito di effettuare i pagamenti dell'aiuto agli aventi diritto, nonché di procedere all'effettuazione dei controlli, secondo i criteri e le modalità previste dai sopracitati regolamenti comunitari; Considerata la necessità di emanare le disposizioni applicative della nuova regolamentazione comunitaria, in materia di concessione dell'aiuto ai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole; Visto l'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992; Considerato che si è integralmente recepito il parere espresso dal Consiglio di Stato, fatta eccezione per la richiesta di modificare, all', comma 3, lettera d) la parola "mappa" con "certificazione catastale" e ciò al fine di evitare che gli interessati siano sottoposti all'onere della presentazione di una doppia certificazione catastale non richiesta dalla normativa comunitaria; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. H/1488 del 22 maggio 1992; A D O T T A il presente regolamento: . Beneficiari dell'aiuto 1. In applicazione del regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio del 12 dicembre 1991, di seguito denominato "Regolamento del Consiglio" e del regolamento CEE n. 615/92 del 10 marzo 1992 della Commissione, di seguito denominato "Regolamento della Commissione", è concesso, a partire dalla campagna di commercializzazione 1992-1993, un aiuto diretto ai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole. La campagna di commercializzazione inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. 2. In conformità all' del regolamento del Consiglio l'aiuto è concesso per ogni ettaro di superficie a seminativo su cui è stata effettuata la semina ed è stato conseguito il raccolto di semi di soia, colza e ravizzone e di girasole, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste agli del regolamento della Commissione. 3. Ferma la disposizione di cui all' par. 1, lettera ii)- a) del regolamento della Commissione che stabilisce in misura non inferiore a 0,3 ettari la superficie complessiva risultante in domanda, perché si possa beneficiare dell'aiuto, è determinata ai suddetti fini in 0,1 ettari la dimensione minima di ogni singolo appezzamento interamente seminato con semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole, ai sensi della lettera ii)- b) del medesimo articolo. 4. In conformità all', par. 4, del regolamento del Consiglio e dell', par. 1, del regolamento della Commissione, le superfici oggetto di aiuto debbono insistere su regioni o parti di regioni idonee, sotto il profilo climatico e agronomico, alla coltivazione dei vari tipi di seme oleoso, tenuto conto della vocazione colturale e dei dati storici di investimento colturale di semi oleosi nelle medesime zone risultanti dal piano di regionalizzazione di cui all' del presente regolamento. 5. Per i produttori di semi di colza e ravizzone il diritto a beneficiare dell'aiuto è subordinato al rispetto dei requisiti riportati all' del regolamento del Consiglio ed all' e allegati IV, V e VI del regolamento della Commissione. L'impiego, nella stessa azienda, di sementi ottenute dal raccolto di sementi certificate di una delle varietà di cui all'allegato IV del regolamento della Commissione, è subordinato all'esito favorevole dei controlli di conformità delle sementi impiegate ai requisiti richiesti dall'allegato V del regolamento della Commissione, espletati dall'A.I.M.A. anteriormente alla semina, su specifica richiesta del produttore.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-05-25;302#art-1

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