Art. 3

Concessione dell'aiuto

In vigore dal 31 mag 1992
1. In conformità all' del regolamento del Consiglio ed all' del regolamento della Commissione, per i produttori che coltivano semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole in coltura principale il pagamento dell'aiuto è previsto: a) in forma anticipata per un importo non superiore al 50% dell'importo di riferimento regionale previsionale di cui all', par. 3, del regolamento del Consiglio; b) in forma definitiva per un importo pari alla differenza tra l'importo di riferimento regionale definitivo di cui all', par. 4, del regolamento del Consiglio ed il pagamento anticipato.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-05-25;302#art-3

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