Art. 2

Calcolo dell'aiuto

In vigore dal 31 mag 1992
1. L'importo degli aiuti è fissato, in conformità agli del regolamento del Consiglio, dalla Commissione CEE sulla base di un piano di regionalizzazione, che delimita le regioni omogenee di produzione, elaborato e definito secondo i criteri e le modalità previste all' del regolamento del Consiglio.
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