Art. 5

Pagamento dell'aiuto

In vigore dal 31 mag 1992
1. Al pagamento dell'aiuto diretto ai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14 agosto 1982, n. 610. 2. I pagamenti di cui al comma 1 saranno effettuati, ai sensi dell', par. 2, del regolamento della Commissione direttamente a favore dei singoli produttori, senza detrazione alcuna ed entro i termini seguenti: 30 settembre 1992, in conformità all' del regolamento della Commissione, ai fini del pagamento anticipato; sessanta giorni successivi alla pubblicazione degli importi di riferimento regionali definitivi nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee, in conformità all' del regolamento della Commissione, ai fini del pagamento definitivo. 3. Le condizioni ed i termini di pagamento di cui al comma 2, sono subordinate alle disposizioni richiamate agli del regolamento della Commissione, il cui testo viene allegato al presente regolamento.
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