Art. 9
In vigore dal 21 dic 1991
1. Il servizio di segreteria delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile è assicurato:
a) dal personale del ruolo speciale istituito presso il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, dall' della legge 15 ottobre 1990, n. 295;
b) da personale dipendente da altre amministrazioni e enti pubblici non economici comandati presso il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, per la successiva assegnazione alla segreteria di tali commissioni fino a quando non venga completata la copertura del ruolo speciale;
c) da personale dipendente della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra che faccia espressa domanda di pre- stare servizio presso la segreteria di tali commissioni e che, accertata la necessità, vi sia assegnato dal competente direttore generale.
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