Art. 6
In vigore dal 21 dic 1991
1. Avverso il verbale di visita redatto dalla commissione medica U.S.L. l'invalido, a termine dell', comma 8, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, può presentare ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica di tale verbale, allegandovi copia del verbale di visita e ogni altra documentazione sanitaria, proveniente sia da strutture pubbliche che private, ritenuta utile a sostegno delle proprie ragioni.
2. Avverso il verbale di visita redatto, nei casi previsti, dalla commissione medica periferica, l'invalido, a termine dell', comma 8, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, può proporre, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, presentandolo tramite la stessa commissione medica periferica, la quale, entro dieci giorni dalla ricezione, lo trasmette tempestivamente con la relativa documentazione alla suddetta direzione generale, unitamente alle proprie deduzioni.
3. I ricorsi di cui ai precedenti commi sono decisi con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione medica superiore e di invalidità civile, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di ricezione dei ricorsi stessi, comprovata dal timbro datario dell'ufficio. Per la validità delle riunioni di tale commissione si applicano i criteri di cui al precedente , commi 8 e 9. Detta commissione è di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi o dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti o dell'Associazione dei mutilati ed invalidi civili o dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, a seconda della categoria di appartenenza degli invalidi su cui deve pronunciarsi. Tali rappresentanti di categoria vengono nominati con le stesse modalità indicate al comma 7 del precedente .
4. La decisione sul ricorso del Ministro del tesoro è notificata a cura della direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato e alla commissione medica U.S.L. competente per l'esecuzione, inviandone copia per conoscenza alla commissione medica periferica quando si tratta di ricorso presentato contro un verbale di visita da questa redatto.
5. La commissione medica superiore e di invalidità civile compie gli atti istruttori e gli accertamenti ritenuti necessari per esprimere parere sulle doglianze esposte nel ricorso con le modalità indicate nell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, potendo procedere a visita diretta dell'interessato o pronunciandosi allo stato degli atti oppure delegando l'effettuazione della visita a medici delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile che non si siano già pronunciati in merito, ovvero avvalendosi per gli accertamenti sanitari, sia generici che specialistici, ritenuti necessari, delle strutture periferiche del servizio sanitario nazionale o di quelle della sanità militare territorialmente competente, che sono tenute ad effettuarli. Nel caso in cui l'invalido interessato, convocato a visita non si presenti senza giustificato motivo, le strutture dele- gate ne danno comunicazione alla commissione medica superiore la quale esprime il suo parere sulla base degli atti esistenti. Lo stesso criterio si applica anche nella ipotesi di convocazione a visita diretta da parte della stessa commissione medica superiore.
6. Contro la deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica recante la decisione sulla domanda di pensione, assegno o indennità, l'interessato può presentare ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, per il tramite della prefettura territorialmente competente, la quale, entro dieci giorni dalla ricezione, lo trasmette alla Direzione generale dei servizi civili.
7. I ricorsi di cui al precedente comma 6 sono decisi con decreto del Ministro dell'interno entro centottanta giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'atto, comprovata dal timbro datario dell'ufficio. La decisione del Ministro dell'interno è notificata a cura della direzione generale dei servizi civili all'interessato tramite la competente prefettura.
8. Per i ricorsi previsti dal presente articolo e dal successivo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
9. Avverso la decisione del Ministro del tesoro e quella del Ministro dell'interno in ordine ai ricorsi di cui ai precedenti commi è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.
10. In pendenza della definizione dei ricorsi di cui al presente articolo le domande di aggravamento dell'invalidità civile e delle condizioni visive sono prese in esame, ad ogni effetto, dalle competenti commissioni mediche soltanto dopo la definizione dei ricorsi stessi, ai sensi dell' del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, ovvero dopo che sia decorso il termine di centottanta giorni di cui al precedente comma 8.
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