Art. 2

In vigore dal 21 dic 1991
1. Le domande intese ad ottenere i benefici di invalidità civile indicate al precedente , presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono redatte secondo il modello stabilito con decreto del Ministro del tesoro del 9 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 16 novembre 1990, emanato in applicazione dell', comma 6, della stessa legge n. 295 e devono avere allegata la documentazione ivi indicata. 2. Le domande non conformi al modello stabilito o prive della documentazione indicata sono prese in esame ed hanno effetto dal momento in cui vengono soddisfatti tali requisiti. In questa ipotesi la commissione medica U.S.L. invita l'interessato a regolarizzare la propria istanza.
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